Le ferie possono essere assegnate d’ufficio?

Si avvicina la chiusura dell’anno scolastico ed entro i prossimi giorni i docenti dovranno presentare la domanda per usufruire delle ferie estive

Può succedere che alcuni Dirigenti Scolastici assegnino d’ufficio ai docenti con contratto a tempo determinato durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche. Tale modo di agire ha sollevato non pochi interrogativi circa la legittimità di tale pratica.

Vediamo quale è la disciplina che regola le ferie del personale docente.

La disciplina sulle ferie è la medesima sia per il personale con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato unica differenza è la durata del contratto. Secondo il CCNL Scuola i docenti con contratto a tempo indeterminato maturano 30 o 32 giorni di ferie a seconda della loro anzianità di servizio ossia:

  • 30 giorni di ferie per coloro che hanno un’anzianità inferiore a tre anni
  • 32 giorni di ferie per coloro che hanno un’anzianità superiore a tre anni

L’articolazione della settimana lavorativa (settimana corta) non influisce sulla determinazione totale dei giorni di ferie.

Per i docenti con contratto a tempo determinato, le ferie sono proporzionali al periodo di servizio prestato. Facciamo un esempio: se un docente ha lavorato per 180 giorni il periodo di ferie verrà calcolato in proporzione rispetto ai 360 giorni lavorati da un docente con contratto a tempo determinato. In questo caso il docente ha diritto a 15 giorni di ferie.

RICHIESTA delle ferie

Ai sensi dell’articolo 1 comma 54 della legge 228 del 2012, la fruizione delle ferie sia per il personale docente con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato può avvenire durante i periodi delle sospensioni delle attività didattiche secondo quanto stabilito dai rispettivi calendari regionali. Tra questi periodi rientrano anche le festività di Natale, di Pasqua e il periodo che va dal termine delle lezioni al 30 giugno.

La richiesta di essere collocato in ferie, sia per il personale docente a tempo indeterminato che a tempo determinato, va fatta in modo esplicito. Non si può essere collocati in ferie d’ufficio ovvero senza una richiesta esplicita da parte del lavoratore.

Secondo un’interpretazione da parte del MIM e avallata dal MEF, i periodi di sospensione delle attività didattiche vengono detratte in modo automatico dalle ferie spettanti al personale docente, sia che essi ne abbiano fatto richiesta in modo esplicito sia che non ne abbiano richiesta.

Facciano un esempio: se a un docente ha maturato 15 giorni di ferie ed entro il termine delle lezioni ne ha usufruito solo 6 giorni, gli verranno comunque detratti in modo automatico i giorni rimanenti. In tal modo il docente, avendo terminato il contratto, non potrà usufruire dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Su tale questione interviene la Corte di Cassazione con due sentenze che chiariscono due principi fondamentali:

  • Durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche il docente comunque rimane a disposizione del datore di lavoro (Dirigente Scolastico) che può sempre richiamarlo a scuola per svolgere le cosiddette attività funzionali (progettazione, ricerca, preparazione alle riunioni ecc.). E tal fine, non è necessario che il docente si rechi a scuola, godendo di un certo grado di autonomia, anche in termini di gestione del tempo, per svolgere le attività funzionali all’insegnamento anche in questo periodo;
  • Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico), afferma la Cassazione, ha l’obbligo di avvisare il personale, in modo tempestivo e accurato circa l’esistenza di ferie non godute e di specificare al docente che deve presentare la domanda di fruizione di tali periodi onde evitare di perdere il relativo diritto.

Quindi se il docente con presenta la richiesta delle ferie perderà il diritto di fruirne, ma conserverà il diritto a percepire l’indennità sostitutiva, a condizione che il Dirigente Scolastico non lo abbia ““formalmente invitato a fruirne e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Tale diritto si prescrive entro 10 anni.

Quindi coloro che non hanno ricevuto da parte del Dirigente Scolastico l’avviso di presentare domanda di ferie, possono rivolgersi presso la nostra sede sindacale di Castellammare di Stabia alla Via S.Allende 36/A o chiamare a seguenti numeri 349/8518952 – 345/9169661 (orario d’ufficio)  per avere tutte le informazioni necessarie per produrre ricorso e recuperare l’indennità sostitutiva.