Composizione e compiti della RSU
COMPOSIZIONE
LaRSU(Rappresentanza Sindacale Unitaria) è costituita in ogni istituzione scolastica autonoma attraverso votazioni cui partecipa tutto il personale docente e ATA in servizio. L’organismo eletto è formato:
- da3componenti negli istituti che hanno fino a 200 unità di personale (docente, educativo e ATA)
- da6in quelle che superano i 200 addetti
DURATA E FUNZIONI
LaRSUresta in carica per tre anni (salvo in caso di decadenza dei suoi componenti) ed è soggetto di rappresentanza dei lavoratori nellerelazioni sindacali nell’ambito della scuola (informazione preventiva e successiva, contrattazione), insieme ai sindacati firmatari del CCNL, avendo come interlocutore il Dirigente Scolastico.
Gli esiti delle votazioni concorrono a determinare in ambito nazionale, insieme al dato associativo, la rappresentatività delle diverse sigle sindacali.
Segnalazioni ARAN
Nell’ipotesi in cui il PTOF d’istituto preveda la settimana corta articolata su cinque giorni di attività, il personale ATA che è chiamato a svolgere l’attività lavorativa il sabato ha diritto oltre allo straordinario anche al recupero della giornata del sabato non goduta?
La differente articolazione dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giorni) non trasforma il giorno non lavorato (ovvero il sabato) in un giorno di riposo settimanale (che di norma coincide con la domenica, ovvero con il settimo giorno). La giornata del sabato, infatti, è un giorno lavorativo a zero ore, ovvero un potenziale giorno lavorativo nel quale, a seguito della scelta di articolare l’orario di lavoro su 5 giorni anziché su 6, le ore di lavoro ordinariamente previste sono zero. Ne consegue che un’eventuale prestazione resa nel sabato è considerata una normale prestazione aggiuntiva, remunerabile come straordinario. Resta fermo che il dipendente, ai sensi dall’art. 54, comma 4, del CCNL Scuola del 29.11.2007, può optare, in luogo della remunerazione delle citate ore di straordinario, per il recupero di tali ore sotto forma di riposo compensativo.
Nel caso in cui venga richiesto un giorno di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni nella giornata di venerdì e una successiva richiesta con altro certificato per la giornata di lunedì si conteggiano il sabato e la domenica?
L’art. 12 del CCNL 29.11.2007 al comma 6 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5[congedo parentale o congedo per malattia figlio],nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.” Ai sensi della norma sopra richiamata, pertanto, rientrano nel per malattia del bambino anche le giornate di sabato e domenica ricomprese nel periodo richiesto ovvero quelle ricadenti tra due periodi di congedo non intervallati dalla ripresa dell’attività lavorativa. Con riferimento al caso prospettato, appare utile segnalare il messaggio INPS 25 ottobre 2006, n. 28379, il quale prevede che nell’ipotesi in cui “si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”.
L’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA in ferie?
Per quanto attiene all’individuazione delle ipotesi di assenza che comportino la necessità di sostituzione del DSGA, il contratto non fornisce dettagliate indicazioni. Tuttavia, logica e buon senso vorrebbero che si dia luogo alla sostituzione, con conseguente conferimento di incarico specifico, quando l’assenza del titolare, anche in considerazione della durata, potrebbe causare un disservizio alla scuola. Sotto tale profilo si osserva che nella medesima direzione è orientata la normale sostituzione del restante personale ATA, soprattutto a seguito dell’emanazione della legge n. 190/2014. Tanto premesso, in assenza del coordinatore amministrativo, il dirigente scolastico, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, potrà conferire un incarico all’assistente amministrativo al fine di provvedere alla sostituzione del DSGA assente. Per quanto concerne l’istituto delle ferie, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 sancisce espressamente che“compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispettodei turni prestabiliti, assicurando il dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio – 31 agosto”
Un docente ha diritto ad usufruire di un giorno di permesso per un incontro formativo on line che si terrà fuori dal suo orario di servizio?
I permessi per la formazione sono disciplinati dall’art. 64, comma 5, del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale stabilisce che:“Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. […]”.Il permesso per la formazione sopra indicato è finalizzato a consentire la partecipazione del lavoratore all’attività formativa laddove la stessa coincida con l’orario di lavoro. Ed infatti, il successivo comma 6 prevede che “Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.” Ne consegue che lo stesso potrà essere richiesto solo e nei limiti in cui l’attività lavorativa programmata osti con la concreta possibilità di partecipare al corso.




