Ricevimento genitori: l’ora settimanale è davvero obbligatoria? Cosa prevede il CCNL
RICEVIMENTO GENITORI
Cosa è obbligatorio e cosa non lo è per il personale docente
Il rapporto tra scuola e famiglia costituisce una parte essenziale della funzione docente. Questo, tuttavia, non significa che il contratto collettivo imponga automaticamente a ogni insegnante una specifica“ora settimanale obbligatoria di ricevimento”da svolgere in presenza anche quando nessun genitore ha richiesto un colloquio.
È quindi necessario distinguere tral’obbligo di assicurare i rapporti individuali con le famiglie, che è espressamente previsto dal CCNL, e lemodalità organizzative attraverso le quali tale obbligo viene concretamente assolto.
| OBBLIGATORIO Rapporti individuali con le famiglie. | NON AUTOMATICO Un’ora fissa settimanale in presenza. | CHI DECIDE Consiglio d’istituto su proposta del Collegio. | ATTENZIONE Ricevimento individuale ≠ 40 + 40. |
2. Il CCNL non stabilisce un’ora obbligatoria ogni settimana
Il dato contrattuale deve però essere letto correttamente.
L’art. 44non stabilisceche ogni docente debba effettuare:
“un’ora di ricevimento ogni settimana”.
Non indica neppure una durata minima settimanale, mensile o annuale dei colloqui individuali.
Il CCNL distingue quindi:
l’obbligo→ avere rapporti individuali con le famiglie;
le modalità→ devono essere organizzate dalla scuola.
Per questo non è corretto sostenere che dal contratto discenda automaticamente una sorta di“19ª ora settimanale”per il docente della scuola secondaria.
3. Chi decide come si svolge il ricevimento?
La risposta è contenuta nell’art. 44, comma 5, CCNL 2019-2021.
Il contratto stabilisce che, per assicurare un rapporto efficace con famiglie e studenti:
il Consiglio di istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, definisce modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie.
Le modalità devono garantire la concreta accessibilità del servizio e devono essere compatibili con le esigenze di funzionamento della scuola.
Il contratto prevede inoltre che siano assicurati idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Questo significa che la disciplina del ricevimento non dovrebbe derivare semplicemente da una decisione estemporanea del dirigente scolastico.
Occorre invece verificare:
- la proposta formulata dal Collegio dei docenti;
- le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di istituto;
- il Piano annuale delle attività e gli eventuali atti organizzativi della scuola.
4. Ricevimento settimanale “previo appuntamento”
Una modalità pienamente compatibile con il CCNL è, ad esempio:
“Il docente riceve le famiglie una volta alla settimana, previa prenotazione attraverso il registro elettronico.”
In questo caso il docente deve rendersi disponibile nel periodo individuato dalla scuola e deve effettuare il colloquio quando richiesto.
Il punto più delicato nasce quandonessun genitore ha prenotato.
Se la modalità deliberata è espressamente “su prenotazione”, non può automaticamente desumersi dal CCNL l’obbligo di una presenza fisica aggiuntiva a scuola tutte le settimane indipendentemente dall’esistenza di colloqui.
Il contratto impone infatti ilrapporto individuale con la famiglia, non una specifica ora settimanale di mera permanenza nei locali scolastici.
Diversa sarebbe la situazione qualora gli organi competenti avessero espressamente disciplinato modalità differenti nel rispetto dell’art. 44, comma 5.
5. Il dirigente può imporre autonomamente l’ora settimanale?
Il dirigente scolastico dispone certamente di poteri organizzativi, ma non può creare unilateralmente un nuovo obbligo contrattuale non previsto dal CCNL.
Se viene emanata una disposizione secondo cui:
“Tutti i docenti devono essere presenti a scuola un’ora ogni settimana per il ricevimento, anche in assenza di prenotazioni”
è opportuno verificare su quale atto essa si fondi.
La RSU o l’organizzazione sindacale può chiedere:
- 1. la proposta del Collegio dei docenti;
- 2. la deliberazione del Consiglio di istituto sulle modalità dei rapporti con le famiglie;
- 3. il Piano annuale delle attività;
- 4. l’atto con il quale è stata prevista la presenza settimanale obbligatoria;
- 5. il riferimento contrattuale utilizzato per configurare tale presenza come obbligo aggiuntivo.
L’art. 44, comma 5, attribuisce infatti espressamente al Consiglio di istituto, sulla base delle proposte del Collegio, la definizione delle modalità e dei criteri del rapporto con le famiglie.
6. Ricevimento individuale e “40 + 40”: attenzione a non confonderli
Ilricevimento individuale dei genitoriprevisto dall’art. 44, comma 2, lettera c), non deve essere confuso con le attività collegiali comprese nelle cosiddette40 + 40 ore.
Il CCNL prevede separatamente:
prime 40 ore:
Collegio docenti, programmazione e verifica di inizio e fine anno e attività di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini;
seconde 40 ore:
Consigli di classe, interclasse e intersezione e GLO;
fuori dalle 40 + 40:
scrutini ed esami e adempimenti individuali, tra i quali rientrano i rapporti individuali con le famiglie.
Pertanto non è corretto conteggiare automaticamente il normale ricevimento individuale settimanale nelle 40 + 40 ore.
7. E i colloqui generali scuola-famiglia?
Occorre distinguere anche il normale colloquio individuale dai cosiddettiricevimenti generalio incontri scuola-famiglia organizzati dalla scuola.
Quando l’attività assume carattere collegiale ed è programmata nell’ambito delle attività previste dall’art. 44, comma 3, può rientrare nel monte delleprime 40 ore, secondo la concreta organizzazione adottata dalla scuola.
Il CCNL inserisce espressamente tra queste attività anche l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini.
Domande frequenti
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Sì.
I rapporti individuali con le famiglie sono espressamente qualificati dal CCNL come adempimento individuale dovuti
No.
Il CCNL non stabilisce una durata settimanale obbligatoria né parla di “un’ora alla settimana”. Stabilisce invece l’obbligo del rapporto con la famiglia e demanda alla scuola la definizione delle modalità concrete.
Non necessariamente per il solo fatto che esista un’ora indicata nel calendario.
Occorre verificare come la scuola ha disciplinato il servizio.
Se è previsto il ricevimento “previo appuntamento”, l’obbligo consiste nell’assicurare il colloquio quando viene richiesto secondo le modalità stabilite.
Una presenza fisica settimanale obbligatoria anche senza appuntamenti necessita invece di una specifica disciplina organizzativa coerente con l’art. 44, comma 5.
Non liberamente.
Il CCNL prevede che modalità e criteri siano definiti dal Consiglio di istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti.
No, se si tratta del rapporto individuale ordinario con la famiglia.
È un adempimento individuale previsto dall’art. 44, comma 2.
Possono rientrare nelle attività collegiali della prima quota delle 40 ore quando siano organizzati e programmati come attività di informazione alle famiglie nell’ambito del Piano annuale delle attività.
Il docente deve garantire il rapporto con le famiglie, ma ciò non significa essere a disposizione senza limiti di giorni e orari.
Il colloquio deve essere organizzato nel rispetto delle modalità stabilite dalla scuola. Situazioni particolari possono essere gestite concordando un diverso appuntamento compatibile con il servizio.
Il CCNL valorizza gli strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. L’eventuale utilizzo sistematico di modalità a distanza deve comunque inserirsi nell’organizzazione e nella regolamentazione adottata dalla scuola.
Sì.
Il part-time non elimina l’adempimento individuale relativo al rapporto con le famiglie. Diversa è la disciplina delle attività collegiali e dei relativi limiti orari, per le quali esistono regole specifiche.
È obbligatorio:
assicurare un rapporto individuale effettivo con le famiglie secondo le modalità definite dalla scuola.
Non è previsto direttamente dal CCNL:
un obbligo nazionale generalizzato di “un’ora fissa ogni settimana” per tutti i docenti.
Non è automaticamente dovuto:
trasformare l’ora di disponibilità in un’ulteriore ora settimanale di presenza fisica anche quando il ricevimento è organizzato su prenotazione e nessun genitore ha richiesto il colloquio.
La regola fondamentale:
le modalità e i criteri devono essere definiti dal Consiglio di istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021.
•CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44, comma 2, lett. c)– rapporti individuali con le famiglie quali adempimenti individuali dovuti;
•CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44, comma 3– attività collegiali e monte delle 40 + 40 ore;
•CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 44, comma 5– competenze del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti nella definizione delle modalità dei rapporti con le famiglie;
•CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 43– Piano annuale delle attività e organizzazione degli impegni del personale docente.
UNAMS – Scheda di approfondimento sindacale
La corretta informazione contrattuale tutela il docente e garantisce al tempo stesso un rapporto efficace e trasparente con le famiglie.
