Permessi e assenze dei docenti: guida pratica 2026/27

Permessi e assenze dei docenti: guida pratica 2026/27
Motivi personali e familiari, malattia, concorsi, lutto, matrimonio, Legge 104, congedi dei genitori, permessi brevi, diritto allo studio e visite specialistiche: una guida operativa per orientarsi tra contratto e normativa vigente.
Quando un docente deve assentarsi dal servizio, la prima domanda non dovrebbe essere soltanto “quanti giorni mi spettano?”, ma anche“quale istituto devo utilizzare?”. Permesso retribuito, ferie, malattia, congedo parentale e permesso breve producono infatti effetti differenti sulla retribuzione, sull’anzianità di servizio e sugli obblighi di documentazione.
1. Permessi per motivi personali o familiari
3 giorni retribuiti + possibilità di utilizzare 6 giorni di ferie
Il docente a tempo indeterminato ha diritto, nell’anno scolastico, a 3 giorni di permesso retribuitoper motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità può utilizzare anche i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle ordinarie condizioni previste per la fruizione delle ferie in tali periodi.
La durata del contratto fa la differenza
Il docente con contratto fino al30 giugnoo al31 agostoha diritto a3 giorni retribuitiper motivi personali o familiari.
Per le altre supplenze a tempo determinato, il CCNL prevede invece fino a 6 giorni non retribuitiper gli stessi motivi.
2. Concorsi ed esami
| Rapporto | Durata | Retribuzione | Note |
|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato | 8 giorni complessiviper anno scolastico | Retribuiti | Sono compresi gli eventuali giorni necessari per il viaggio. |
| Tempo determinato | 8 giorni complessiviper anno scolastico | Non retribuiti | Vale anche per i contratti al 30 giugno e 31 agosto. |
3. Lutto e matrimonio
Lutto
Sono previsti3 giorni retribuiti per eventonei casi contemplati dal contratto: perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente o componente della famiglia anagrafica e affini di primo grado.
Per il personale a tempo determinato il diritto è espressamente riconosciuto dall’art. 35 del CCNL 2019-2021.
Matrimonio
Il personale ha diritto a15 giorni consecutivi di permesso retribuito. Il diritto è riconosciuto anche al personale docente a tempo determinato, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro.
4. Permessi brevi a recupero
Il permesso breve è uno strumento diverso dal permesso giornaliero. Può essere utilizzato per esigenze personali ed è subordinato alla possibilità di organizzare il servizio.
Le ore fruite devono essere recuperate entro idue mesi lavorativi successivi, prioritariamente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi. Se il mancato recupero è imputabile al dipendente, viene effettuata la corrispondente trattenuta.
5. Assenza per malattia: docenti di ruolo
Per il personale a tempo indeterminato il periodo ordinario di conservazione del posto è pari a 18 mesi, calcolando anche le assenze per malattia intervenute nel triennio precedente. In casi particolarmente gravi, su richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo fino a 18 mesi senza retribuzione.
| Periodo nel comporto | Trattamento economico contrattuale |
|---|---|
| Primi 9 mesi | Retribuzione intera, secondo le regole contrattuali applicabili |
| Successivi 3 mesi | 90% |
| Ulteriori 6 mesi | 50% |
| Ulteriore periodo concesso nei casi gravi | Senza retribuzione |
In presenza digravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, il contratto prevede l’esclusione dal computo del comporto dei giorni di ricovero, day hospital, terapia e delle conseguenze certificate delle terapie, con il trattamento economico previsto dalla disciplina di miglior favore.
6. Malattia: cosa cambia per i supplenti
Comporto: massimo 9 mesi nel triennio scolastico
In ciascun anno scolastico:primo mese retribuito per intero, secondo e terzo mese al 50%; per il restante periodo spetta la conservazione del posto senza assegni.
30 giorni annui al 50%
Il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico ha diritto, entro la durata del contratto, alla conservazione del posto per non più di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al50%.
7. Congedo di maternità, paternità e congedo parentale
Il CCNL richiama il d.lgs. 151/2001 e introduce alcune condizioni di miglior favore per il personale scolastico. Durante il congedo di maternità e paternità obbligatorio spetta l’intera retribuzione prevista dal contratto.
Per ilcongedo parentale, i primi30 giorni complessivi tra i due genitorisono retribuiti per intero secondo il CCNL scuola. Per i periodi successivi trovano applicazione le percentuali e le condizioni previste dalla normativa generale.
La disciplina economica del congedo parentale è divenuta negli ultimi anni più articolata: la normativa prevede, al ricorrere dei requisiti, fino atre mesi indennizzati all’80%nell’ambito delle quote non trasferibili. Poiché il trattamento concreto dipende anche dalla data di nascita o ingresso in famiglia, dai periodi già fruiti e dall’altro genitore, è opportuno verificare il singolo caso prima della domanda.
8. Malattia del figlio
Il CCNL scuola riconosce, dopo il congedo di maternità o paternità e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,30 giorni per ciascun anno di età, complessivamente tra i due genitori, retribuiti secondo la disciplina contrattuale di miglior favore.
La legge riconosce inoltre a ciascun genitore, alternativamente, il diritto di assentarsi per la malattia del figlio: per i bambini fino a tre anni per i periodi corrispondenti alla malattia; tra i tre e gli otto anni nel limite di5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Il trattamento economico va distinto dal diritto all’assenza e deve essere verificato secondo contratto e normativa applicabile.
9. Permessi Legge 104/1992
Il lavoratore dipendente che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità, quando ricorrono le condizioni dell’art. 33 della legge 104/1992, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche continuativi. La legge consente, nel rispetto del limite complessivo, che più aventi diritto si alternino nell’assistenza della stessa persona.
Restano inoltre le specifiche tutele per il lavoratore con disabilità grave e per i genitori di figli con disabilità, secondo le diverse opzioni previste dalla legge e dal d.lgs. 151/2001.
10. Diritto allo studio: le “150 ore”
Il CCNL 2019-2021 riconosce permessi retribuiti fino a 150 ore annue individuali, ma all’interno di un contingente massimo pari al 3% del personale in servizioall’inizio dell’anno.
I criteri di priorità e le modalità operative sono definiti dalla contrattazione integrativa regionale. I permessi possono essere utilizzati per frequenza di corsi, tirocini ed esami finalizzati al conseguimento dei titoli previsti dal contratto.
11. Formazione: fino a 5 giorni con esonero dal servizio
Il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolasticoper partecipare a iniziative di formazione, con esonero dal servizio e sostituzione secondo la normativa sulle supplenze brevi. Lo stesso limite opera per chi partecipa come formatore: le due opportunità non sono cumulabili.
12. Visite specialistiche: attenzione alla differenza docenti/ATA
Per un docente la visita specialistica deve quindi essere ricondotta all’istituto concretamente applicabile: malattia quando ne ricorrono i presupposti, permesso breve, permesso per motivi personali/familiari, ferie o altra specifica tutela prevista dalla legge. È importante non utilizzare automaticamente regole previste per il personale ATA.
13. Schema rapido: quale istituto utilizzare?
| Esigenza | Docente di ruolo | Supplente 30/6 o 31/8 | Supplente breve |
|---|---|---|---|
| Motivo personale/familiare | 3 giorni retribuiti; possibile uso dei 6 giorni di ferie per gli stessi motivi | 3 giorni retribuiti | Fino a 6 giorni non retribuiti |
| Concorso/esame | 8 giorni retribuiti | 8 giorni non retribuiti | 8 giorni non retribuiti |
| Lutto | 3 giorni retribuiti per evento | 3 giorni retribuiti per evento | 3 giorni retribuiti per evento |
| Matrimonio | 15 giorni consecutivi retribuiti | 15 giorni consecutivi retribuiti | 15 giorni, nei limiti della durata del rapporto |
| Permesso breve | Fino a 2 ore, da recuperare | Applicabile secondo disciplina contrattuale | Applicabile secondo disciplina contrattuale |
| Legge 104 | Secondo legge | Secondo legge, entro la durata del rapporto | Secondo legge, entro la durata del rapporto |
14. Come presentare correttamente una richiesta
Domande frequenti
Il dirigente può chiedere la motivazione dei 3 giorni per motivi personali o familiari?
Sì, nel senso che deve essere indicato un motivo personale o familiare che giustifichi la richiesta. La documentazione può essere resa anche mediante autocertificazione nei casi previsti dal contratto.
Un supplente al 30 giugno ha gli stessi 3 giorni retribuiti del docente di ruolo?
Sì. Il CCNL 2019-2021 ha esteso espressamente i 3 giorni retribuiti per motivi personali o familiari ai contratti fino al 30 giugno e al 31 agosto.
I giorni per concorso sono retribuiti anche ai supplenti?
No. Per il personale a tempo determinato il CCNL prevede fino a 8 giorni non retribuiti, compresi quelli eventualmente necessari per il viaggio.
Il docente ha 18 ore annue per visite specialistiche?
No. Le 18 ore specifiche previste dall’art. 69 del CCNL 2019-2021 riguardano il personale ATA. Il docente deve utilizzare l’istituto appropriato alla situazione concreta.
Il permesso breve va sempre recuperato?
Sì. Il recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi secondo le esigenze di servizio. Se il mancato recupero è imputabile al dipendente, è prevista la trattenuta economica.
Riferimenti essenziali
- CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 – ARAN(artt. 34, 35, 36, 37 e disposizioni richiamate).
- CCNL Scuola 29 novembre 2007 – ARAN(permessi retribuiti, permessi brevi, malattia).
- CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 – ARAN.
- CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 – parte economica – ARAN.
- INPS, messaggio n. 251/2026– estensione del congedo parentale fino ai 14 anni.
- INPS – Congedo parentale lavoratori dipendenti.
- D.lgs. 151/2001, art. 47 – malattia del figlio.
- Legge 104/1992, art. 33 – permessi.

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Guida aggiornata al 12 settembre 2026. Il contenuto ha finalità informativa e ricostruisce la disciplina generale applicabile al personale docente. Alcuni istituti richiedono la verifica del contratto individuale, della situazione familiare o sanitaria e delle disposizioni integrative regionali o di istituto; per casi controversi è opportuno un esame della documentazione concreta.
