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Permessi e assenze dei docenti: guida pratica 2026/27

Diritti del personale · a.s. 2026/27

Permessi e assenze dei docenti: guida pratica 2026/27

Motivi personali e familiari, malattia, concorsi, lutto, matrimonio, Legge 104, congedi dei genitori, permessi brevi, diritto allo studio e visite specialistiche: una guida operativa per orientarsi tra contratto e normativa vigente.

La disciplina cambia in modo significativo tra tempo indeterminato, supplenza al 30 giugno/31 agosto e supplenza breve

Quando un docente deve assentarsi dal servizio, la prima domanda non dovrebbe essere soltanto “quanti giorni mi spettano?”, ma anche“quale istituto devo utilizzare?”. Permesso retribuito, ferie, malattia, congedo parentale e permesso breve producono infatti effetti differenti sulla retribuzione, sull’anzianità di servizio e sugli obblighi di documentazione.

Quadro contrattuale 2026/27.Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, ha riguardato essenzialmente trattamento economico e relazioni sindacali; il CCNL 2025-2027 sottoscritto il 1° luglio 2026 riguarda i principali aspetti economici. Per gli istituti normativi su permessi e assenze continuano quindi a trovare applicazione il CCNL 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e, per le disposizioni non sostituite, il CCNL Scuola del 29 novembre 2007, oltre alle norme di legge.
3
giorniper motivi personali o familiari: retribuiti per i docenti di ruolo e per i supplenti al 30/6 o 31/8.
8
giorniper concorsi o esami: retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per il tempo determinato.
2 h
permesso brevemassimo giornaliero per il docente, comunque non oltre la metà dell’orario di servizio della giornata.
150 h
diritto allo studiomassimo annuo individuale, nei limiti del contingente regionale pari al 3% del personale in servizio.

1. Permessi per motivi personali o familiari

Tempo indeterminato

3 giorni retribuiti + possibilità di utilizzare 6 giorni di ferie

Il docente a tempo indeterminato ha diritto, nell’anno scolastico, a 3 giorni di permesso retribuitoper motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità può utilizzare anche i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalle ordinarie condizioni previste per la fruizione delle ferie in tali periodi.

Tempo determinato

La durata del contratto fa la differenza

Il docente con contratto fino al30 giugnoo al31 agostoha diritto a3 giorni retribuitiper motivi personali o familiari.

Per le altre supplenze a tempo determinato, il CCNL prevede invece fino a 6 giorni non retribuitiper gli stessi motivi.

Autocertificazione non significa assenza di motivazione.La richiesta deve indicare un motivo personale o familiare concreto, che costituisce il presupposto del permesso. L’ARAN ha chiarito che l’autocertificazione serve a documentare il motivo dichiarato, non a trasformare il permesso in una giornata priva di causale.

2. Concorsi ed esami

RapportoDurataRetribuzioneNote
Tempo indeterminato8 giorni complessiviper anno scolasticoRetribuitiSono compresi gli eventuali giorni necessari per il viaggio.
Tempo determinato8 giorni complessiviper anno scolasticoNon retribuitiVale anche per i contratti al 30 giugno e 31 agosto.

3. Lutto e matrimonio

Lutto

Sono previsti3 giorni retribuiti per eventonei casi contemplati dal contratto: perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente o componente della famiglia anagrafica e affini di primo grado.

Per il personale a tempo determinato il diritto è espressamente riconosciuto dall’art. 35 del CCNL 2019-2021.

Matrimonio

Il personale ha diritto a15 giorni consecutivi di permesso retribuito. Il diritto è riconosciuto anche al personale docente a tempo determinato, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro.

4. Permessi brevi a recupero

Il permesso breve è uno strumento diverso dal permesso giornaliero. Può essere utilizzato per esigenze personali ed è subordinato alla possibilità di organizzare il servizio.

Per il docente la durata del singolo permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero di servizioe, in ogni caso, 2 ore. Nell’intero anno scolastico il limite complessivo corrisponde all’orario settimanale di insegnamento del docente.

Le ore fruite devono essere recuperate entro idue mesi lavorativi successivi, prioritariamente attraverso supplenze o interventi didattici integrativi. Se il mancato recupero è imputabile al dipendente, viene effettuata la corrispondente trattenuta.

5. Assenza per malattia: docenti di ruolo

Per il personale a tempo indeterminato il periodo ordinario di conservazione del posto è pari a 18 mesi, calcolando anche le assenze per malattia intervenute nel triennio precedente. In casi particolarmente gravi, su richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo fino a 18 mesi senza retribuzione.

Periodo nel comportoTrattamento economico contrattuale
Primi 9 mesiRetribuzione intera, secondo le regole contrattuali applicabili
Successivi 3 mesi90%
Ulteriori 6 mesi50%
Ulteriore periodo concesso nei casi graviSenza retribuzione

In presenza digravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, il contratto prevede l’esclusione dal computo del comporto dei giorni di ricovero, day hospital, terapia e delle conseguenze certificate delle terapie, con il trattamento economico previsto dalla disciplina di miglior favore.

L’assenza per malattia deve essere comunicata alla scuola tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche quando si tratta della prosecuzione di un’assenza già in corso.

6. Malattia: cosa cambia per i supplenti

Contratto 30 giugno / 31 agosto

Comporto: massimo 9 mesi nel triennio scolastico

In ciascun anno scolastico:primo mese retribuito per intero, secondo e terzo mese al 50%; per il restante periodo spetta la conservazione del posto senza assegni.

Supplenza diversa da 30/6 e 31/8

30 giorni annui al 50%

Il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico ha diritto, entro la durata del contratto, alla conservazione del posto per non più di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al50%.

7. Congedo di maternità, paternità e congedo parentale

Il CCNL richiama il d.lgs. 151/2001 e introduce alcune condizioni di miglior favore per il personale scolastico. Durante il congedo di maternità e paternità obbligatorio spetta l’intera retribuzione prevista dal contratto.

Per ilcongedo parentale, i primi30 giorni complessivi tra i due genitorisono retribuiti per intero secondo il CCNL scuola. Per i periodi successivi trovano applicazione le percentuali e le condizioni previste dalla normativa generale.

Novità 2026.La legge di Bilancio 2026 ha esteso, per i lavoratori dipendenti, l’arco temporale entro cui utilizzare il congedo parentale da 12 a14 anni di vita del figlio(o 14 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, nei limiti previsti dalla legge). Restano ferme le regole sulla durata massima individuale e complessiva.

La disciplina economica del congedo parentale è divenuta negli ultimi anni più articolata: la normativa prevede, al ricorrere dei requisiti, fino atre mesi indennizzati all’80%nell’ambito delle quote non trasferibili. Poiché il trattamento concreto dipende anche dalla data di nascita o ingresso in famiglia, dai periodi già fruiti e dall’altro genitore, è opportuno verificare il singolo caso prima della domanda.

8. Malattia del figlio

Il CCNL scuola riconosce, dopo il congedo di maternità o paternità e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,30 giorni per ciascun anno di età, complessivamente tra i due genitori, retribuiti secondo la disciplina contrattuale di miglior favore.

La legge riconosce inoltre a ciascun genitore, alternativamente, il diritto di assentarsi per la malattia del figlio: per i bambini fino a tre anni per i periodi corrispondenti alla malattia; tra i tre e gli otto anni nel limite di5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Il trattamento economico va distinto dal diritto all’assenza e deve essere verificato secondo contratto e normativa applicabile.

9. Permessi Legge 104/1992

Il lavoratore dipendente che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità, quando ricorrono le condizioni dell’art. 33 della legge 104/1992, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche continuativi. La legge consente, nel rispetto del limite complessivo, che più aventi diritto si alternino nell’assistenza della stessa persona.

Restano inoltre le specifiche tutele per il lavoratore con disabilità grave e per i genitori di figli con disabilità, secondo le diverse opzioni previste dalla legge e dal d.lgs. 151/2001.

10. Diritto allo studio: le “150 ore”

Il CCNL 2019-2021 riconosce permessi retribuiti fino a 150 ore annue individuali, ma all’interno di un contingente massimo pari al 3% del personale in servizioall’inizio dell’anno.

I criteri di priorità e le modalità operative sono definiti dalla contrattazione integrativa regionale. I permessi possono essere utilizzati per frequenza di corsi, tirocini ed esami finalizzati al conseguimento dei titoli previsti dal contratto.

11. Formazione: fino a 5 giorni con esonero dal servizio

Il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolasticoper partecipare a iniziative di formazione, con esonero dal servizio e sostituzione secondo la normativa sulle supplenze brevi. Lo stesso limite opera per chi partecipa come formatore: le due opportunità non sono cumulabili.

12. Visite specialistiche: attenzione alla differenza docenti/ATA

Il CCNL 2019-2021 prevede per il personaleATAuno specifico monte di 18 ore annueper visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Questa disciplina dell’art. 69 è espressamente riferita agli ATA e non costituisce un analogo monte ore per i docenti.

Per un docente la visita specialistica deve quindi essere ricondotta all’istituto concretamente applicabile: malattia quando ne ricorrono i presupposti, permesso breve, permesso per motivi personali/familiari, ferie o altra specifica tutela prevista dalla legge. È importante non utilizzare automaticamente regole previste per il personale ATA.

13. Schema rapido: quale istituto utilizzare?

EsigenzaDocente di ruoloSupplente 30/6 o 31/8Supplente breve
Motivo personale/familiare3 giorni retribuiti; possibile uso dei 6 giorni di ferie per gli stessi motivi3 giorni retribuitiFino a 6 giorni non retribuiti
Concorso/esame8 giorni retribuiti8 giorni non retribuiti8 giorni non retribuiti
Lutto3 giorni retribuiti per evento3 giorni retribuiti per evento3 giorni retribuiti per evento
Matrimonio15 giorni consecutivi retribuiti15 giorni consecutivi retribuiti15 giorni, nei limiti della durata del rapporto
Permesso breveFino a 2 ore, da recuperareApplicabile secondo disciplina contrattualeApplicabile secondo disciplina contrattuale
Legge 104Secondo leggeSecondo legge, entro la durata del rapportoSecondo legge, entro la durata del rapporto

14. Come presentare correttamente una richiesta

Individuare l’istituto corretto.Prima di inviare la domanda, verificare se l’esigenza rientra in permesso, ferie, congedo o malattia.
Controllare il proprio contratto.Per il tempo determinato distinguere sempre tra 31 agosto, 30 giugno e supplenza breve.
Rispettare il preavviso previsto.Alcuni istituti, come il congedo parentale, prevedono termini specifici salvo situazioni urgenti.
Allegare la documentazione necessaria.Quando è ammessa l’autocertificazione, la motivazione deve comunque essere concreta e coerente con il permesso richiesto.
Conservare domanda e risposta.In caso di contestazione è utile avere copia della richiesta, della documentazione e dell’eventuale provvedimento della scuola.

Domande frequenti

Il dirigente può chiedere la motivazione dei 3 giorni per motivi personali o familiari?

Sì, nel senso che deve essere indicato un motivo personale o familiare che giustifichi la richiesta. La documentazione può essere resa anche mediante autocertificazione nei casi previsti dal contratto.

Un supplente al 30 giugno ha gli stessi 3 giorni retribuiti del docente di ruolo?

Sì. Il CCNL 2019-2021 ha esteso espressamente i 3 giorni retribuiti per motivi personali o familiari ai contratti fino al 30 giugno e al 31 agosto.

I giorni per concorso sono retribuiti anche ai supplenti?

No. Per il personale a tempo determinato il CCNL prevede fino a 8 giorni non retribuiti, compresi quelli eventualmente necessari per il viaggio.

Il docente ha 18 ore annue per visite specialistiche?

No. Le 18 ore specifiche previste dall’art. 69 del CCNL 2019-2021 riguardano il personale ATA. Il docente deve utilizzare l’istituto appropriato alla situazione concreta.

Il permesso breve va sempre recuperato?

Sì. Il recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi secondo le esigenze di servizio. Se il mancato recupero è imputabile al dipendente, è prevista la trattenuta economica.

Riferimenti essenziali

UNAMS Scuola

Hai un caso particolare?

Contratto a termine, malattia, congedo parentale, Legge 104 o permesso negato: la corretta soluzione dipende spesso dalla tipologia di contratto e dalla situazione concreta. Per chiarimenti e supporto operativo è possibile rivolgersi alle sedi UNAMS Scuola.

Castellammare di Stabia – Via S. Allende, 36/A
Tel.081 057 8347· info@unamsscuolacastellammare.it

Contatti e sedi

Guida aggiornata al 12 settembre 2026. Il contenuto ha finalità informativa e ricostruisce la disciplina generale applicabile al personale docente. Alcuni istituti richiedono la verifica del contratto individuale, della situazione familiare o sanitaria e delle disposizioni integrative regionali o di istituto; per casi controversi è opportuno un esame della documentazione concreta.